Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In attuazione dell’Ordinanza Sindacale n. .6 del 09/06/2025, Avviso-Ordinanza-Pulizia-Terreni-Anno-2025
AVVERTE
tutti i PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale:
1. DI POTARE E/O TAGLIARE LE SIEPI ED I RAMI DI ALBERI E/O ALTRE ESSENZE ARBOREE PROSPICIENTI OLTRE IL CONFINE STRADALE O CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA, al fine di non ostacolare la sicurezza della circolazione stradale e non compromettere la visibilità;
2. DI PULIRE E MANUTENERE LE AREE MEDESIME, MEDIANTE LA RIMOZIONE DI
VEGETAZIONE INCOLTA, ERBACCE, STERPAGLIE ED EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI NELLE
STESSE al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle stesse aree;
3. DI MANTENERE PULITI GLI ATTRAVERSAMENTI DI CUNETTE ANTISTANTI LE STRADE STESSE;
INOLTRE:
4. I PROPRIETARI DEI FONDI CHE HANNO DIRITTO DI CONDURRE ACQUE NEI FOSSI DELLE STRADE SONO TENUTI A PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEL FOSSO;
5. I PROPRIETARI DEI FABBRICATI HANNO INOLTRE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL’ESTIRPAMENTO DELL’ERBA LUNGO TUTTO IL FRONTE DELLO STABILE E LUNGO I RELATIVI MURI DI CINTA PER TUTTA LA LORO LUNGHEZZA ED ALTEZZA, AL FINE DI GARANTIRE IL DECORO E LA SALUBRITÀ DEI CENTRI ABITATI E DEGLI EDIFICI;
6. È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI MATERIALI O RESIDUI DI CARCASSE DI MACCHINE E MATERIALE DI QUALSIASI NATURA;
7. È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI MATERIALE DI QUALSIASI NATURA DI QUALSIASI NATURA DI QUALSIASI NATURA, RIFIUTI, MATERIALI ORGANICI, BACINI E/O CONTENITORI DI ACQUE STAGNANTI, CHE POSSONO COSTITUIRE FONTE DI CRESCITA PER MOSCHE E ZANZARE, E RIFUGIO DI ANIMALI, QUALI RATTI, CHE SIANO POTENZIALMENTE VEICOLI DI MALATTIE.
fa presente, inoltre:
che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2025, ENTRO il 22.06.2025 e in ogni caso, almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta necessario; le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo;
- I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 650 del c. p., con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25,00 e 500,00 € nonché l'addebito delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di pulitura che sarà eseguito dall'Ente;
- che la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti entro termini sopra specificati, comporterà l’ESECUZIONE D’UFFICIO degli stessi con l’ADDEBITO DI TUTTE LE SPESE sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l’applicazione delle predette sanzioni amministrative e l’addebito di tutte spese sostenute dall’Ente per la mancata ottemperanza all’Ordinanza, avverranno SENZA NESSUN PREAVVISO da parte del Comune nei confronti dell’inadempiente.
Stignano, lì 09/06/2025 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(f.to Dott. Arch. Tommaso CERTOMA’)
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Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2025, 20:32